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Il Codice del turismo ha fornito una disciplina piuttosto articolata, che differenzia le ipotesi di recesso del fruitore del viaggio determinate da “circostanze inevitabili e straordinarie relative al luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o del trasporto”, a fronte delle quali il viaggiatore recedente ha diritto al rimborso integrale delle spese, dalle altre ipotesi di recesso del fruitore del viaggio o dell’organizzatore.
La disciplina dei contratti di pacchetti turistici, che trova nel nostro ordinamento un’organica regolamentazione nel d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79, attuativo della direttiva 2008/122/CEE, da ultimo modificato con il d.lgs. 21 maggio 2018, n. 62 (c.d. Codice del turismo).
Si tratta di una disciplina volta a tutelare la c.d. parte debole del contratto, il cui ambito oggettivo di applicazione non è più circoscritto ai soli pacchetti turistici, o servizi collegati, venduti o offerti nel territorio nazionale, comprendendo altresì ad esempio quelli venduti on line.
Come noto, per pacchetto turistico si intende la combinazione di almeno due tipologie di servizi turistici, quali il trasporto, l’alloggio, il noleggio di veicoli o altro servizio turistico collegato al viaggio, che siano combinati da un unico professionista, o, anche se conclusi con singoli fornitori di servizi turistici, che siano acquistati presso un unico punto vendita, oppure offerti ad un prezzo forfettario, o pubblicizzati sotto denominazione di “pacchetto” o denominazione analoga oppure, infine, combinati entro 24 ore dalla conclusione di un primo contratto, anche con processi collegati di prenotazione on line.
Al contratto di viaggio concluso dal consumatore che non configuri un pacchetto turistico si applicano, invece, le disposizioni del Codice del consumo di cui al d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e la specifica disciplina di settore di matrice comunitaria, e in particolare il Regolamento n. 261/2004/CE, in tema di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di cancellazione o ritardo del volo e il Regolamento n. 177/2010/UE, in tema di trasporti via mare.
La disciplina del Codice del turismo offre un’ampia tutela nei confronti del viaggiatore in caso di recesso di una delle parti dal contratto di pacchetto turistico, contenuta negli articoli 41 e 42 del Codice del turismo. In particolare, l’art. 41 distingue tre ipotesi di recesso:
- recesso del viaggiatore: il viaggiatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico in qualsiasi momento antecedente all’inizio del pacchetto, ma dovrà corrispondere all’organizzatore le spese sostenute adeguate e giustificabili;
- recesso dell’organizzatore: l’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico in qualsiasi momento antecedente all’inizio del pacchetto offrendo al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti da lui effettuati oltre ad un’indennità supplementare. L’indennità non è dovuta quando il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal contratto o l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie;
- recesso del viaggiatore dovuto a circostanze invitabili e straordinarie: in caso di circostanze inevitabili e straordinarie (terremoti, catastrofi naturali, atti di terrorismo, epidemie) verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare.
L’art. 42 del Codice del turismo prevede, inoltre, che in caso di recesso, salvo nell’ipotesi in cui questo sia dovuto a sua colpa, il viaggiatore potrà usufruire di un pacchetto turistico alternativo di qualità equivalente o superiore, senza supplemento di prezzo, o di qualità inferiore, previa restituzione della differenza. La scelta è rimessa al viaggiatore che se non opta per una di queste soluzioni avrà diritto al rimborso integrale della somma corrisposta all’organizzatore entro sette giorni lavorativi dal recesso o dalla cancellazione del pacchetto turistico.
- Ne consegue che il consumatore potrà recedere dal contratto ed ottenere il rimborso di quanto corrisposto.
- Per ogni chiarimento non esitate a contattarci.
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