
Forse non tutti sanno che spesso gli incidenti che coinvolgono i pedoni sugli attraversamenti sono da imputare a chi le ha predisposte senza attenersi alle necessarie precauzioni oggetto di specifiche norme tecnico-giuridiche.
In particolare, ma non solo, l’ARTICOLO 145 delle disposizioni di attuazione del Codice della Strada (Art. 40 Cod. Str. Attraversamenti pedonali) stabilisce che:
1. Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla carreggiata mediante zebrature con strisce bianche parallele alla direzione di marcia dei veicoli, di lunghezza non inferiore a 2,50 m, sulle strade locali e su quelle urbane di quartiere, e a 4 m, sulle altre strade; la larghezza delle strisce e degli intervalli è di 50 cm (Fig. II.434).
2. La larghezza degli attraversamenti pedonali deve essere comunque commisurata al flusso del traffico pedonale.
3. In presenza del segnale FERMARSI E DARE PRECEDENZA l’attraversamento pedonale, se esiste, deve essere tracciato a monte della linea di arresto, lasciando uno spazio libero di almeno 5 m; in tal caso i pedoni devono essere incanalati verso l’attraversamento pedonale mediante opportuni sistemi di protezione (Fig. II.435).
4. Sulle strade ove è consentita la sosta, per migliorare la visibilità, da parte dei conducenti, nei confronti dei pedoni che si accingono ad impegnare la carreggiata, gli attraversamenti pedonali possono essere preceduti, nel verso di marcia dei veicoli, da una striscia gialla a zig zag, del tipo di quella all’articolo 151, comma 3, di lunghezza commisurata alla distanza di visibilità. Su tale striscia è vietata la sosta (Fig. II.436)….”
La localizzazione degli attraversamenti pedonali deve derivare da uno studio, approfondito, delle singole situazioni e dei luoghi in cui tale attraversamento deve essere collocato, ricercando il giusto equilibrio tra le necessità dei pedoni e quelle del traffico veicolare.
Tale criterio è soddisfatto se l’attraversamento pedonale è collocato ad una distanza compresa entro i 10 m dal percorso abituale del pedone. Con riferimento all’esistenza di generatori ed attrattori di traffico pedonale, omogeneamente diffusi, la mutua distanza tra gli attraversamenti pedonali va progettata nel rispetto di: o un valore massimo, al fine di mantenere in limiti accettabili gli eventuali allungamenti dei percorsi pedonali, nel caso di intersezioni notevolmente distanziate tra di loro; o un valore minimo per gli attraversamenti a raso, al fine di garantire una sufficiente fluidità della circolazione pedonale.el caso di specie l’attraversamento pedonale è stato realizzato in aperto dispregio di tale norma.
Per quanto riguarda la situazione di Terni la Nostra Associazione si è attivata in occasione di alcuni sinistri ed ha rilevato che:
- IL COMUNE DI TERNI E’ SICURAMENTE RESPONSABILE DEL SINISTRO E DEI DANNI SUBITI DAL PEDONE;
- LA POLIZIA MUNICIPALE CHE HA SVOLTO I RILIEVI NON POTRA’ NON CONTESTARE LA VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA AL COMUNE DI TERNI;
- IL COMUNE DI TERNI DOVRA’ IMMEDIATAMENTE ATTIVARSI PER RIMUOVERE LA SITUAZIONE ILLEGITTIMA CONTESTATA E TUTTE QUELLE PRESENTI IN ALTRE PARTI DELLA CITTA’ E POTENZIALMENTE PERICOLOSE PER LA COLLETTIVITA’ DEGLI UTENTI DELLA STRADA;
- LA PREFETTURA DI TERNI ED IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, ALLA LUCE DEI POTERI LORO CONFERITI DALLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO, ANCHE A TUTELA DELLA COLLETTIVITA’, SONO INVITATE A VIGILARE AFFINCHE’ IL COMUNE DI TERNI ADEMPIA A QUANTO RICHIESTO OVVERO AD ADOTTARE I PROVVEDIMENTI PRESCRITTI IN CASO DI PERSISTENTE INADEMPIENZA DA PARTE DELL’ENTE LOCALE.
https://www.ternitoday.it/attualita/donna-investita-via-argine-comune-responsabile-terni-2019.html
Come sempre, dunque, se avete situazioni da segnalare o chiarimenti da richiedere siamo a vostra disposizione.
Devi accedere per postare un commento.