Nei mesi di novembre e dicembre si sono susseguiti almeno due sentenze di Giudici di merito che si sono pronunciati sulla applicabilità dei Dpcm Covid 19 sulle fattispecie sottoposte alla loro attenzione.

Il Tar del Lazio ha ordinato ai ministeri competenti di predisporre una sintetica relazione in cui si chiariscano le evidenze scientifiche poste alla base dell’imposizione della mascherina agli scolari di età superiore ai sei anni, anche al banco e nel corso di tutta l’attività didattica in presenza.
Per il Tar, dal Dpcm impugnato non risulta “siano stati effettuati approfondimenti sulla necessità dell’uso della mascherina a scuola, anche quando sia garantito il distanziamento di un metro – distanziamento che il CTS rimarca essere la principale misura di prevenzione – né sull’incidenza dell’uso di mascherina, per alunni di età superiore ai 6 anni, sulla salute psico-fisica degli stessi, né un’analisi del contesto socio-educativo in cui l’obbligo per tali scolari è stabilito come pressoché assoluto, né sulla possibilità che vi sia un calo di ossigenazione per apparati polmonari assai giovani causato dall’uso prolungato della mascherina”, non risulta che lo stesso “abbia disciplinato l’imposizione dell’uso delle mascherine ai suddetti minori subordinandola alla adozione da parte degli istituti scolastici di specifici indirizzi operativi pratici per le singole classi, dando precise indicazioni sul monitoraggio del livello di ossigenazione individuale del minore dopo l’uso prolungato della mascherina, sull’ausilio da fornire in modo immediato agli scolari che diano segno di affaticamento, sulle modalità per valutare ‘la compliance del bambino nell’utilizzo della mascherina e il suo impatto sulle capacità di apprendimento’”; e “non emergono elementi tali da far ritenere che l’amministrazione abbia effettuato un opportuno bilanciamento tra il diritto fondamentale alla salute della collettività e tutti gli altri diritti inviolabili, fra cui primariamente il diritto alla salute dei minori di età superiore ai 6 anni, sì da poter connotare di ragionevolezza e proporzionalità l’imposizione a questi ultimi dell’uso di un dispositivo di protezione individuale in modo prolungato e incondizionato, anche ‘al banco’ e con distanziamento adeguato”.
Altrettanto interessante una recentissima sentenza del mese di dicembre del Tribunale di Roma

Con sentenza n. 45986 del 16/12/2020) il Tribunale di Roma ha precisato che: “La limitazione ai diritti fondamentali e costituzionalmente garantiti che si è verificata nel periodo di emergenza sanitaria è dovuta quindi non alla intrinseca diffusione pandemica di un virus ex se, ma alla adozione “esterna” dei provvedimenti di varia natura “normativi” ed amministrativi” i quali, sul presupposto della esistenza di una emergenza sanitaria hanno compresso o addirittura eliminato alcune tra le libertà fondamentali dell’Uomo, così come riconosciute sia dalla Carta Costituzionale che dalle Convenzioni Internazionali.”

Diverse ed autorevoli sono state le opinioni di coloro (per tutti i presidenti emeriti della Corte Costituzionale Baldassarre, Marini, Cassese) che hanno rilevato la incostituzionalità del DPCM. Come già evidenziato da altra giurisprudenza (giudice di Pase di Frosinone) non può ritenersi che un DPCM possa porre limitazioni a libertà costituzionalmente garantire, non avendo valore e forza di legge. Nessuna fonte costituzionale o avente forza di legge ordinaria attribuisce il potere al Consiglio dei Ministri. DPCM, dice il giudice, che dovrebbero essere preceduti e “motivati” da una legge, avendo natura amministrativa, e che invece non sono motivati da tale rapporto di dipendenza.
“Nessuna fonte costituzionale o avente forza di legge ordinaria attribuisce il potere al Consiglio dei Ministri di dichiarare lo stato di emergenza per rischio sanitario. Pertanto poiché gli atti amministrativi, compresi quelli di Alta Amministrazione, com e lo stato di emergenza sono soggetti al principio di legalità, la delibera del CdM del 31.01.2020 è illegittima perché emessa in assenza dei relativi poteri da parte del Consiglio dei Ministri, in violazioe degli articoli 95 e 78 che non prevedono il potere del CdM della Rupubblica Italiana di dichiarare lo Stato di emergenza sanitaria. Da ciò discende la illegittimità dei DPCM che hanno imposto la compressione dei diritti fondamentali che oggi viene addotta quale causa eziologica dell’alterato equilibrio del sinallagma contrattuale.”
Ora cosa succede??
I Giudici sembrano d’accordo nell’evidenziare il carattere incostituzionale dei provvedimenti del Governo Italiano dettati dall’emergenza sanitaria. Forse neanche il parlamento avrebbe potuto introdurre provvedimenti tanto restrittivi per la libertà delle persone , peraltro senza adeguata motivazione.
I cittadini, quindi, potranno impugnare dinanzi ad un Giudice tutti i provvedimenti che si fondano sui DPCM oppure potranno invocare la disapplicazione degli stessi da parte delle Autorità Amministrative che li hanno applicati.
Codici Terni e’ a Vostra disposizione.
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