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E’ noto il dibattito che, in dottrina e giurisprudenza, ha fatto seguito alle decisioni della Commissione Europea del 4 dicembre 2013 e del 7 dicembre 2016 (caso AT 39914).
Con tali decisioni la Commissione Europea ha accertato l’esistenza di un cartello, ritenuto illegittimo, tra diverse banche europee, cartello avente per oggetto la manipolazione del tasso Euribor nel periodo 2005-2008.
Da qui l’insorgere di un ampio contenzioso, tutt’ora vivo, tra clienti e istituti di credito, relativo ai contratti di finanziamento con tasso variabile contenenti clausola contemplante quale parametro per la determinazione del tasso variabile, per l’appunto, l’Euribor.
In tale contenzioso le doglianze mosse dai clienti alle banche hanno riguardato, e riguardano, la presunta nullità di tale tipologia di clausola, e ciò per indeterminatezza dell’oggetto e contrarietà alla normativa antitrust, in particolare, all’art. 2 della legge n. 287/1990 (che, come noto, vieta, comminandone la nullità, “le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti”, tra l’altro “nel “fissare direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali”)[1].
In questo dibattito si inserisce una decisione del Tribunale di Ancona del 18 agosto 2020 n. 1056 (pubblicata su questa Rivista) che ha dichiarato la nullità di alcuni contratti di mutuo bancario, stipulati nel periodo 2005-2008 “in quanto tutti ricadenti nel periodo di cui alla pronuncia dell’Autorità Antitrust del 04.12.2013”.
Tale sentenza affronta in modo articolato diverse questioni, su alcune delle quali ci soffermeremo in questo articolo, dando uno sguardo (anche) a pressoché coeva (ovvero successiva) giurisprudenza che si è pronunciata sulle medesime tematiche.
2. La presunta nullità della clausola che contempla l’utilizzo dell’Euribor come parametro per la determinazione dei tassi di interessi dei mutui: A) la “indeterminatezza ed indeterminabilità oggettiva dell’oggetto della clausola”
1. Il punto di maggior interesse della sentenza del Tribunale di Ancona è costituito dal passaggio – che è poi la premessa maggiore della decisione – in cui si afferma che, “a prescindere dal fatto che la specifica controparte contrattuale abbia o meno preso parte all’accordo distorsivo, la manipolazione del tasso influenza in ogni caso il tasso convenzionale applicato nel corso del rapporto, rendendolo nullo, per il periodo in cui la indebita alterazione di esso (avvenuta in forza della relativa clausola contrattuale, come eterointegrata in modo illecito) ha avuto applicazione”.
Secondo il Tribunale, tale nullità discenderebbe:
a) “sia dalla indeterminatezza ed indeterminabilità oggettiva dell’oggetto della clausola relativa al tasso Euribor nel periodo di intervenuta alterazione dei criteri di calcolo del medesimo, ex artt. 1346 e 1418, comma 2°, cod. civ.”;
b) sia dalla “intervenuta violazione – nella applicazione del tasso di interesse così alterato – delle norme imperative impositive del divieto degli accordi e delle intese di cui agli artt. 2 l. n. 287/1990, 101 TFUE e 53 EEA: sicché l’utente può agire per la dichiarazione di nullità della clausola contrattuale e per la ripetizione delle somme, e può farlo anche laddove la controparte contrattuale non abbia preso parte alla manipolazione del parametro Euribor, restando esclusa, in tal caso, l’azione per il risarcimento del danno anticoncorrenziale, che può essere proposta esclusivamente contro gli autori della violazione antitrust”.
Sulla stessa falsariga il Tribunale di Pescara del 28 marzo 2019 n. 557 che ha stabilito, tra l’altro, che la nullità ex art. 1815 comma 2 c.c. colpisce unicamente la clausola concernente i medesimi interessi moratori, senza intaccare l’obbligo di corresponsione degli interessi corrispettivi convenzionalmente fissati al di sotto della soglia. Nonché è nullo e rilevabile d’ufficio il tasso di mutuo variabile Euribor periodo 2005-2008 per la manipolazione rilevata e stabilita dalla Decisione UE del 04/12/2013, anche se nello specifico la banca convenuta non ha partecipato all’intesa anticoncorrenziale nel periodo (2005-2008) in cui è stata accertata la manipolazione dei tassi. Deve intendersi contrastante la determinazione del Tasso Euribor del periodo con il disposto di cui all’art. 101 TFUE e 53 Accordo EAA dando così luogo ad una nullità per contrarietà a norme imperative, o comunque all’ordine pubblico economico integrato anche dalle disposizioni contenute nei trattati comunitari, nel periodo nel quale si è realizzata la succitata condotta anticoncorrenziale, con violazione pertanto ex. 1418 c.c. Assumendo a natura di prova “privilegiata e diretta applicazione” la decisione dell’Autorità e/o Organismo dell’Unione Europea ai sensi del trattato Ce, sebbene prive dei caratteri di generalità ed astrattezza, sono tuttavia dotate di effetto diretto nei confronti dell’ordinamento nazionale che accertino un’infrazione (Regolamento n. 1/2003), con la previsione di una presunzione iuris tantum di esistenza del danno cagionato dall’illecito Direttiva 2014/ 104/UEart. 14, comma 2 e 17 e art. 2 D.Lgs 19 gennaio 2017, n. 3. Nonché la riserva di competenza di cui alla L. n. 287 del 1990, art. 33, comma 2, per la violazione anticoncorrenza che sono di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa avendo natura eccezionale, non opera ove si verta in ipotesi di mera domanda di ripetizione di indebito o di arricchimento senza causa. Pertanto l’intervento sanzionatorio sul tasso praticato nell’ambito del rapporto di mutuo in cui l’AG è chiamata a valutare in una prospettiva meramente ripetitoria la legittimità/liceità della clausola indicativa del saggio determinato mediante rinvio a quel tasso di riferimento, non può esimere, quale giudice naturale competente ordinario (e non specializzato delle imprese), ed a rilevarne la nullità ex officio.
In definitiva controllate il Vostro contratto di mutuo se stipulato negli anni compresi tra il 2005 ed il 2008.
In tal caso accertate se il tasso di interesse è calcolato facendo riferimento al parametro Euribor.
La Vostra Banca potrebbe avervi applicato interessi non dovuti.
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