
E’ giusto tappezzare il centro cittadino di stalli a pagamento (le celeberrime strisce blu) per le auto?
E’ giusto che non siano lasciati spazi di sosta liberi nella propria città, soprattutto in un periodo di crisi economica e finanziaria aggravata dal Covid???
La risposta è NO: non è giusto!
Il Comune deve garantire un’alternanza di aree di sosta a pagamento e gratuite, nell’ambito di una stessa zona.
Lo ha ribadito recentemente (e nuovamente) , la Corte di Cassazione ( sentenza n. 15678 del 2020).
L’utilizzo dei parcheggi a pagamento non può diventare una speculazione ed un sistema utilizzato dal Comune per fare cassa sulle spalle dei cittadini.
Esattamente quello che sta facendo il Comune di Terni.
Cosa prevede il Codice della Strada?
Secondo l’articolo 7, comma 8 del Codice della Strada, i Comuni hanno la facoltà di istituire delle zone di parcheggio a pagamento, che devono essere delimitate dalle strisce blu. Generalmente, queste zone si trovano nelle zone centrali oppure in quelle ad alta frequentazione, come ad esempio stazioni, zone commerciali o fiere. Le aree di sosta a pagamento devono essere realizzate fuori della carreggiata e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico.
Il CdS prescrive che le zone di parcheggio a pagamento possano essere istituite purché nelle vicinanze vi sia un’adeguata disponibilità di aree di parcheggio gratuite, contraddistinte dalle strisce bianche. Questo punto è stato confermato dalla circolare n° 1712 del 30 marzo 2012 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Quando è possibile presentare ricorso?
In particolare sarà possibile presentare il ricorso quando nella vicinanza dell’area di sosta a pagamento non ci sono parcheggi a strisce bianche e quindi a sosta gratuita. In questo caso si potrà richiedere la sospensione o addirittura l’annullamento del verbale di contravvenzione.
Cosa stabiliscono i Giudici
La Cassazione ha più volte ribadito la nullità del “verbale di accertamento e contestazione per sosta vietata in un’area di parcheggio a pagamento se nella zona non è presente anche un’area di parcheggio libera”, in violazione dell’art. 7, comma 8, C.d.s.
Secondo il principio consolidato in tema di violazioni del codice della strada, tuttavia, “è onere del trasgressore che proponga, avverso l’atto di accertamento della contravvenzione di sosta in zona di parcheggio a pagamento senza esposizione del relativo tagliando, opposizione fondata sulla asserita illegittimità dell’ordinanza comunale istitutiva del parcheggio a pagamento, dedurre e dimostrare le ragioni di tale illegittimità – e, quindi, della sussistenza delle condizioni per l’esercizio del potere di disapplicazione del giudice ordinario – e non già onere dell’amministrazione provare la legittimità del relativo provvedimento, che adottato ai sensi dell’art. 7 codice della strada, si presume conforme a legge” (Cass. n. 6005/2006; n. 1406/2004; n. 23306/2004).
Cosa fare?
Ve lo spieghiamo nel podcast pubblicato con questo articolo e che potete ascoltare su tutte le piattaforme audio più importanti
Ricordate che l’art.7), comma 9 del Codice della Strada prevede che: “9. I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potra’ essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorche’ di modifica o integrazione della deliberazione della giunta. Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di cui al secondo periodo del comma 8. I comuni possono subordinare l’ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all’interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma. Con direttiva emanata dall’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale entro un anno dall’entrata in vigore del presente codice, sono individuate le tipologie dei comuni che possono avvalersi di tale facolta’, nonche’ le modalita’ di riscossione del pagamento e le categorie dei veicoli esentati.
E che l’art.7) comma 7) prescrive: ” I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari della strada, sono destinati alla installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento nonche’ a interventi per il finanziamento del trasporto pubblico locale e per migliorare la mobilita’ urbana.”
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