
Il Consiglio dei Ministri ha disposto che a settembre il lasciapassare diventi obbligatorio anche per gli studenti universitari.
Si tratta di uno strumento che pone di fatto una discriminazione tra la popolazione, dividendola tra vaccinati e non vaccinati.
Cerchiamo di capire quali sono le azioni giudiziarie da intraprendere per contrastarlo e come possono difendersi da eventuali sanzioni i cittadini che ne sono privi.
Riteniamo che la strada principale che i magistrati italiani debbano seguire sia quella della disapplicazione della norma italiana che ha istituito il lasciapassare Covid, perché contrastante con quella che ha introdotto l’omologo strumento a livello comunitario.
Il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio prevede, infatti, che il green pass europeo non possa essere uno strumento limitativo della libertà di circolazione.
Per il principio del primato del diritto comunitario su quello di un singolo Stato membro, quando una norma di quest’ultimo contrasta con quella comunitaria, la norma dello Stato membro va disapplicata dai giudici, dando così prevalenza alla norma dell’Unione europea.

Anche i docenti contro il green pass
I docenti che hanno firmato la petizione contro il green pass all’università ci tengono a specificare che la loro non è una presa di posizione contro il vaccino, tant’è che molti dei firmatari hanno liberamente scelto di sottoporsi alla vaccinazione anti Covid convinti della “sua sicurezza ed efficacia”.
A non piacere ai docenti è il modo in cui il Governo sta spingendo sulle vaccinazioni, imponendo l’obbligo del green pass per accedere a determinati servizi, università compresa.
Secondo i professori universitari – sono più di 300 coloro che hanno firmato la petizione ma questo numero è destinato a salire nelle prossime ore – una tale decisione ha una natura discriminatoria in quanto va contro a quello che è il principio alla base dell’università.
Si legge nell’appello che preannuncia la petizione, infatti, che storicamente l’università è un “luogo d’inclusione” e per questo non è opportuno introdurre delle forme di esclusione e di penalizzazione per studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo.
I professori ritengono che la decisione del Governo presenti delle caratteristiche d’incostituzionalità: si ricorda, infatti, che l’articolo 32 della Costituzione stabilisce che “nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge” e che nel contempo “la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.
Inoltre, anche il Regolamento UE 953/2021 difende chi è senza vaccino: qui, infatti, si legge che “è necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono state vaccinate per diversi motivi o che hanno scelto di non essere vaccinate”.
Pur non essendo – almeno non tutti – contrari a priori al vaccino, i firmatari pretendono una tutela – come tra l’altro riconosciuto dalla legge – per coloro che hanno deciso di non sottoporsi alla vaccinazione. Cosa che invece non avviene con il green pass, in quanto in questo modo la società italiana “si suddivide in cittadini di Serie A – che continuano a godere dei propri diritti – e in cittadini di Serie B, i quali vedono invece compressi quei diritti fondamentali garantiti loro dalla Costituzione”.
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