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Il phishing e tutte le sue varianti: ecco le contromisure da adottare Negli ultimi tempi si sta assistendo ad una.

Il phishing e tutte le sue varianti: ecco le contromisure da adottare

Negli ultimi tempi si sta assistendo ad una vera e propria epidemia di attacchi phishing e delle numerose varianti

Per contestualizzare quanto ormai sia dilagante il fenomeno, l’anno scorso negli Stati Uniti più di due aziende su tre aveva ammesso di aver subito un attacco di phishing andato a “buon” fine.

Questo la dice lunga sia della sofisticazione che hanno raggiunto gli aggressori sia della necessità di una formazione altrettanto sofisticata in materia di cyber security per tutti i dipendenti.

A questo va ovviamente aggiunto il fatto che non tutti gli attacchi di phishing funzionano allo stesso modo, rendendo più difficile il compito di innalzare il livello di awareness nei confronti di queste minacce.

Ma quali sono le varianti più diffuse.

Il phishing e le sue varianti: lo spam generico

La forma più comune di phishing è quella generica in cui qualcuno invia un’e-mail od un sms fingendo di essere qualcun altro e cerca di ingannare il destinatario intimandolo di compiere una specifica azione (di solito indirizzando la vittima a un sito web malevolo o scaricando malware tramite l’invio di link).

Gli attacchi si basano spesso sullo spoofing delle e-mail, in cui l’intestazione dell’e-mail viene falsificata per far apparire il messaggio come se fosse stato inviato da un mittente affidabile.

Nella maggior parte dei casi gli attacchi di phishing di questo genere hanno l’aspetto di un’e-mail di notifica di consegna da parte di un corriere, di un messaggio di avvertimento di PayPal sulla scadenza delle password o di un’e-mail di Office 365.

Ma non tutti gli attacchi sono così generici.

Lo spear phishing

Gli attacchi di phishing prendono questo nome (non è infatti casuale l’assonanza con fishing – pescare) dall’idea che i truffatori stiano pescando vittime casuali usando come esca le e-mail fraudolente.

Gli attacchi di spear phishing (pesca con il fucile subacqueo) estendono l’analogia di pesca, poiché gli aggressori prendono di mira in modo specifico le vittime e le organizzazioni di alto valore.

Invece di cercare di ottenere le credenziali bancarie di 1.000 vittime casuali, per esempio, l’aggressore potrebbe trovare più redditizio prendere di mira una manciata di aziende.

Gli attacchi di spear phishing sono estremamente efficaci perché gli aggressori passano molto tempo a creare informazioni specifiche per il destinatario, come ad esempio il riferimento a una conferenza a cui la vittima ha appena partecipato o l’invio di un allegato malevolo in cui il nome del file fa riferimento a un argomento a cui il destinatario è interessato.

Il phishing e le sue varianti: il whaling

Un attacco di phishing che ha come bersaglio specifico i dirigenti di un’impresa si chiama whaling (caccia alle balene), poiché la vittima è considerata di alto valore e le informazioni rubate avranno un valore maggiore di quello che può offrire un dipendente regolare.

Le credenziali di un amministratore delegato apriranno più porte di quelle di un dipendente entry-level.

Questa variante di phishing richiede anche ulteriori ricerche, perché l’aggressore deve sapere con chi comunica la vittima designata e il tipo di discussioni che ha in corso (clienti importanti, processi e via dicendo).

Il clone phishing

Il clone phishing richiede che l’aggressore crei una replica quasi identica di un messaggio legittimo per indurre la vittima a credere che sia reale.

L’e-mail viene inviata da un indirizzo che assomiglia al mittente legittimo e il corpo del messaggio è identico a quello di un messaggio precedente.

L’unica differenza è che l’allegato o il link del messaggio è stato scambiato con uno malevolo. Per rendere efficace questa tecnica, l’aggressore userà frasi del tipo “devo inviare nuovamente l’originale o una versione aggiornata” per spiegare perché la vittima stia ricevendo di nuovo lo “stesso” messaggio.

Questo attacco si basa su un messaggio legittimo già visto in precedenza, rendendo più probabile che gli utenti non sospettino di un attacco.

Il vishing: vecchia tecnica, nuova minaccia

Vishing sta per “voice phishing” e comporta l’uso del telefono. In genere, la vittima riceve una chiamata con un messaggio vocale camuffato da una comunicazione di un istituto finanziario.

Ad esempio, il messaggio può chiedere al destinatario di chiamare un numero e di inserire i dati del proprio conto o il PIN per motivi di sicurezza o per altri scopi ufficiali. Tuttavia, il numero di telefono che squilla è quello dell’aggressore che si avvale di un servizio di voice-over-IP.

Smishing: il phishing via SMS

La parola smishing nasce dall’unione di phishing e SMS. Si tratta semplicemente del classico vettore di Cyber Attack on-line traslato su piattaforma mobile, come suggerisce il nome.

Se nel caso del tradizionale phishing i criminal hacker utilizzano mail fraudolente – affidandosi ad una serie di trucchi del mestiere per ingannare le vittime – per convincere le proprie vittime a compiere azioni come cliccare su link malevoli o aprire allegati contenenti malware, nel caso dello smishing questa attività viene replicata in tutto e per tutto, ma avviene tramite SMS.

Questo mezzo può risultare, se è possibile, ancora più pericoloso, in quanto generalmente l’attenzione che l’utente medio pone a quanto riceve sul proprio device è ancora minore.

Basti pensare che un utente medio riceve e invia oltre 70 messaggi al giorno. A questo dobbiamo aggiungere il fatto che culturalmente la minaccia cyber mobile è decisamente sottovalutata.

Si tratta di un fatto ben presente ai criminal hacker, che utilizzano lo smishing per ottenere i dati personali delle vittime per poterli usare per rubare denaro, ma anche per ottenere il primo punto di accesso per attacchi successivi verso un’organizzazione.

Il phishing e tutte le sue varianti: come affrontare la minaccia

Il Garante per la privacy offre delle valide guide

https://www.garanteprivacy.it/temi/cybersecurity/phishing

Phishing e smishing: ecco quando è colpa della vittima e quando della banca

Cosa fare dopo essere stati truffati.

Un’analisi delle pronunce dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) per capire fino a dove arriva la responsabilità dell’utente e dove inizia quella del prestatore di servizi di pagamento elettronico, nelle truffe basate su phishing e smishing

Nell’era dei pagamenti digitali, le frodi a danno degli utilizzatori di strumenti di pagamento elettronico sono all’ordine del giorno, e le tecniche utilizzate per compiere tali frodi si sono sempre più affinate, assumendo nel tempo caratteristiche che le rendono sempre meno riconoscibili all’utente.

Cosa dice la Legge

In questi casi la perdita derivante dalla truffa non viene sempre interamente sopportata dall’utente, grazie al sistema di oneri e responsabilità delineate dal legislatore comunitario e nazionale, in materia di utilizzo di strumenti di pagamento elettronico.

La norma di riferimento nel nostro ordinamento è il D.lgs n. 11/2010, che recepisce la direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che prevede specifici obblighi a carico sia dell’utilizzatore dei servizi di pagamento che del prestatore di servizi di pagamento, e ne individua le responsabilità.

Più specificamente, l’art. 7 del d.lgs. 11/2010 prevede che: “l”utilizzatore abilitato all’utilizzo di uno strumento di pagamento ha l’obbligo di: a) utilizzare lo strumento di pagamento in conformità con i termini, esplicitati nel contratto quadro, che ne regolano l’emissione e l’uso; b) comunicare senza indugio, secondo le modalità previste nel contratto quadro, al prestatore di servizi di pagamento o al soggetto da questo indicato, lo smarrimento, il furto, l’appropriazione indebita o l’uso non autorizzato dello strumento non appena ne viene a conoscenza; ai fini di cui al comma 1, lettera a), l’utilizzatore, non appena riceve uno strumento di pagamento, adotta le misure idonee a garantire la sicurezza dei dispositivi personalizzati che ne consentono l’utilizzo”.

L’utilizzatore che rispetta tali regole (a meno che non abbia agito con dolo o colpa grave), non sopporta alcuna perdita in caso di utilizzo indebito dello strumento di pagamento, anche a seguito di furto o smarrimento dello stesso.

Parimenti, l’utente non sopporta alcun danno quando il prestatore di servizi non abbia rispettato gli obblighi previsti a suo carico ai sensi degli artt. 8 e 12 del medesimo decreto legislativo.

Ma vi è di più.

La responsabilità dell’utente

Secondo quanto previsto dall’art. 10 del d.lgs n. 11/2010, quando l’utente disconosce un’operazione di pagamento, l’onere di provare che l’utente abbia agito con dolo o colpa grave è in capo al prestatore di servizi di pagamento, il quale è altresì onerato di rimborsare l’importo dell’operazione non autorizzata al pagatore ai sensi degli artt. 11 e 12 del medesimo decreto.

Nel sistema normativo così delineato, si innestano le pronunce dell’Arbitro Bancario Finanziario, che rappresentano un importante filone interpretativo, sia con riferimento al concetto di colpa grave dell’utente, sia in tema di assolvimento dell’onere della prova da parte del prestatore di servizi, al fine di individuare chi tra utente e prestatore di servizi, in caso di frode, deve sopportarne la perdita.

Quanto all’onere di provare il dolo o la colpa grave dell’utente, in diversi casi di smishing, l’Arbitro Bancario Finanziario ha chiarito che ” la previsione di cui all’art. 10, comma 2, del D.lgs. n.11/2010 in ordine all’onere posto a carico del PSP della prova della frode, del dolo o della colpa grave dell’utilizzatore, va interpretato nel senso che la produzione documentale volta a provare l’”autenticazione” e la formale regolarità dell’operazione contestata non soddisfa, di per sé, l’onere probatorio, essendo necessario che l’intermediario provveda specificamente a indicare una serie di elementi di fatto che caratterizzano le modalità esecutive dell’operazione dai quali possa trarsi la prova, in via presuntiva, della colpa grave dell’utente” (ABF, Collegio di Coordinamento, n. 22745/2019; ABF, Collegio di Palermo, n. 4365/2022).

Peraltro, il collegio ha evidenziato, in un caso in cui l’intermediario non aveva fornito prova di avere utilizzato un sistema di autenticazione forte, che “l’intermediario, non avendo dimostrato l’applicazione di un sistema di protezione “forte” a doppio fattore, risulta responsabile per la frode subita dal cliente, essendo tale inadempimento assorbente rispetto ad ogni eventuale negligenza del cliente” (cfr. ABF, Collegio di Palermo, n. 4365/2022; ABF, Collegio di Coordinamento, n. 22745/2019; ABF Collegio di Palermo n. 18834/21; ABF, Collegio di Palermo, n. 14147/2020).

OTP e area di rischio

Invece, in altri casi in cui l’intermediario ha fornito la prova di avere utilizzato un sistema di autenticazione forte a doppio fattore, l’ABF ha sottolineato che “tale circostanza è idonea a dimostrare il corretto e diligente adempimento da parte dello stesso resistente degli obblighi normativamente impostigli, dal momento che aveva fornito la prova dell’invio e della recezione dell’sms con l’OTP all’utenza telefonica del ricorrente. In tal guisa, una volta che il sistema OTP sia stato chiaramente offerto al cliente e che questi se ne sia avvalso, l’eventuale intrusione fraudolenta di un terzo soggetto debba ragionevolmente ricadere nella pur ristretta area di rischio che la legge pone a carico dell’utente” (ABF, Collegio di Bari, 12 agosto 2019 n. 19356).

Il concetto di colpa grave

Quanto invece al concetto di colpa grave, l’Arbitro Bancario Finanziario ha ritenuto che il comportamento dell’utente non possa esservi ricondotto, nei casi in cui egli sia vittima di smishing sofisticato, caratterizzato “da un effetto sorpresa capace di spiazzare l’utilizzatore, grazie alla perfetta inserzione nell’ambiente informatico originale e nella correlata simulazione di un messaggio che a chiunque non potrebbe apparire che genuino” (ABF, Collego di Coordinamento, n. 3498/2012).

Si tratta infatti di casi in cui il messaggio fraudolento sembra provenire direttamente dall’intermediario, ad esempio dal numero di contatto normalmente utilizzato dal prestatore per comunicare con l’utente.

In questi casi l’ABF si è espresso nel senso che “nei metodi “tradizionali” di phishing (o di smishing), il cliente è vittima di una colpevole credulità in quanto portato a comunicare le proprie credenziali di autenticazione al di fuori del circuito operativo dell’intermediario e tanto più colpevole si rivela quell’atto di ingenuità quanto più si consideri che tali forme di “accalappiamento” possono dirsi ormai note al pur non espertissimo navigatore di Internet; nel caso che ci occupa, invece, il subdolo meccanismo di aggressione ha luogo attraverso un sofisticato metodo di intrusione caratterizzato da un effetto sorpresa capace di spiazzare l’utilizzatore, grazie alla perfetta inserzione nell’ambiente informatico originale e nella correlata simulazione di un messaggio che a chiunque non potrebbe apparire che genuino” (ABF, Collegio di Roma, n. 5481/2021; Collegio di Milano, n. 22556/2019; Collegio di Roma, n. 511/2015; Collegio di Coordinamento, n. 3498/2012).

Il ruolo dell’Arbitro Bancario Finanziario

Gli importanti arresti fin qui richiamati, sono un segnale del ruolo sempre più rilevante dell’Arbitro Bancario Finanziario, nella funzione di organismo conciliativo di c.d. online dispute resolution in materia di frode.

E infatti, l’utente di strumenti di pagamento elettronici che subisce una frode, e che ritiene di dover essere tenuto indenne della perdita da parte dell’intermediario, prima di agire in via giudiziale, a pena di improcedibilità del giudizio deve esperire un tentativo di conciliazione, o con la mediazione o presentando appunto ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario.

In questo ultimo caso, la procedura viene espletata sulla piattaforma dell’ABF e si svolge interamente online, dalla fase di presentazione del ricorso fino alla decisione, ed ha costi di gestione irrisori (un’imposta di 20 euro).

L’ABF normalmente giunge ad una decisione nell’arco di sei mesi e, se accoglie il ricorso dell’utente, intima all’intermediario di restituire all’utente frodato le somme sottratte.

Tale strumento rappresenta un utilissimo strumento deflattivo del contenzioso, che consente di arrivare ad una pronuncia, da parte di un organismo specializzato, in breve tempo.

Ci sono tuttavia dei “contro”. Infatti, la pronuncia dell’Arbitro Bancario Finanziario, anche se favorevole all’utente ricorrente, non costituisce titolo esecutivo azionabile nei confronti del prestatore di servizi di pagamento elettronici, in caso di inottemperanza.

Ne deriva che, nel caso in cui il prestatore non si conformi volontariamente alla pronuncia dell’Arbitro, l’utente non potrà fare altro che agire giudizialmente nei suoi confronti per ottenerne il riconoscimento della responsabilità e la condanna alla restituzione della somma sottratta.

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This article was written by codiciumbria

La Storia "CODICI" Centro per i Diritti delCittadino, è un'Associazione di cittadini impegnata ad affermare, promuovere e tutelare i diritti dei cittadini con particolare riferimento alle persone più indifese ed emarginate. Nasce 1987 come CO.DI.CI. e si afferma nel 1993 come coordinamento di associazioni per la tutela dei diritti del cittadino, nel 1998 scioglie la sua struttura confederativa e si trasforma nell' Associazione CODICI centro per i diritti del cittadino, quale associazione impegnata ad affermare i diritti dei cittadini consumatori, senza distinzione di classe, sesso, credenza religiosa e appartenenza politica. Un'attività presente in modo capillare sull'intero territorio nazionale. l'Associazione, infatti, con le sue sedi regionali e provinciali, si caratterizza per il contatto diretto che cerca di creare con i cittadini, al fine di cogliere le reali necessità ed offrire soluzioni concrete. CODICI è: Organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ONLUS, il cui scopo è quello di intraprendere ogni attività culturale, politica e giuridica tesa alla promozione, all'attuazione e alla tutela dei diritti del cittadino Associazione Nazionale di Promozione Sociale, riconosciuta presso il Ministero del Welfare, e intraprende tutte quelle azioni che favoriscano l'affermazione di una società democratica e solidale, per la diffusione della cultura, della legalità e del diritto alla cittadinanza. Associazione Nazionale di Consumatori ed Utenti, riconosciuta presso il Ministero delle Attività Produttive; promuove e favorisce una politica di tutela e di informazione in favore dei consumatori. Associazione nazionale antiusura e antiracket, riconosciuta dal Ministero dell'Interno e si prodiga nell'assistenza e solidarietà ai soggetti danneggiati da attività estorsive e dall'usura. GLI STRUMENTI Il CODICI si avvale di variegati strumenti per offrire un servizio utile ai cittadini: lo sportello, presente in tutte le sedi, cui i cittadini possono rivolgersi per segnalare violazioni di diritti, ricevendo un'informazione diretta da parte di operatori specializzati; l'ufficio legale, cui afferiscono i cittadini che hanno subito vessazioni e ingiustizie da parte delle istituzioni pubbliche o private, ricevendo tutela giudiziaria e stragiudiziale; i gruppi territoriali, persone che si confrontano periodicamente sulle problematiche locali ed elaborano azioni di tutela per i cittadini; il Centro Studi, formato da personale qualificato che attraverso dei gruppi di lavoro permanenti analizza ed elabora strategie di intervento in risposta a diversi fenomeni di disagio sociale; l'ufficio stampa organizza conferenze, convegni, e, attraverso una costante attività di monitoraggio e redazione, interagisce con gli organi di informazione e stampa. 

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