Vaccino anti-Covid: non è obbligatorio

Ho deciso di impostare questo articolo in modo dinamico piuttosto che statico. Lo integrerò, cioè, con cadenza continua man mano.

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Ho deciso di impostare questo articolo in modo dinamico piuttosto che statico. Lo integrerò, cioè, con cadenza continua man mano che evolverà lo stato dell’arte. Non entrerò nel merito dell’opportunità di vaccinarsi o meno; la relativa valutazione è rimessa alle convinzioni di ognuno.

L’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa ha votato IL 27.01.2021 una importante risoluzione sui vaccini che contiene dichiarazioni rilevanti in particolare :

– per la messa a disposizione di tutti di vaccini (in Europa e nel mondo) in relazione alle priorità e non alla forza (PIL, “importanza” del Paese ecc);
– superamento dei vincoli legati ai brevetti e trasparenza nei contratti con le aziende farmaceutiche;
– rigorosi controlli di sicurezza sui vaccini e sugli eventuali effetti avversi;
– nessun obbligo e nessuna discriminazione per chi non intende vaccinarsi.

Di seguito il testo adottato dall’Assemblea parlamentare della Comunità Europea in relazione all’argomento di interesse del presente articolo.


Discussione dell’Assemblea il 27 gennaio 2021 (5a seduta) (cfr. doc. 15212, relazione della commissione per gli affari sociali, la sanità e lo sviluppo sostenibile, relatrice: Jennifer De Temmerman). Testo adottato dall’Assemblea il 27 gennaio 2021 (5a seduta).

“…7.3 per quanto riguarda la garanzia di una elevata diffusione dei vaccini:
7.3.1 garantire che i cittadini siano informati che la vaccinazione NON è obbligatoria e che nessuno è politicamente, socialmente o altrimenti sotto pressione per vaccinarsi, se non lo desiderano da soli;
7.3.2 garantire che nessuno sia discriminato per non essere stato vaccinato, a causa di possibili rischi per la salute o per non voler essere vaccinato;
7.3.3 adottare misure efficaci e tempestive per contrastare la disinformazione, la disinformazione e l’esitazione riguardo ai vaccini covid-19;
7.3.4 distribuire informazioni trasparenti sulla sicurezza e sui possibili effetti collaterali dei vaccini, lavorando e regolamentando le piattaforme di social media per prevenire la diffusione della disinformazione;
7.3.5 comunicare in modo trasparente il contenuto dei contratti con i produttori di vaccini e renderli pubblici al controllo parlamentare e pubblico;
7.3.6 collaborare con le organizzazioni non governative e/o altre realtà locali per raggiungere i gruppi emarginati;
7.3.7 impegnarsi con le comunità locali nello sviluppo e nell’attuazione di strategie su misura a sostegno dell’adozione dei vaccini…”

La Comunità Europea, pertanto, non solo ha deciso che il vaccino non è obbligatorio ma ha vieppiù imposto agli Stati appartenenti alla Comunità di “…garantire che i cittadini siano informati che la vaccinazione NON è obbligatoria e che nessuno è politicamente, socialmente o altrimenti sotto pressione per vaccinarsi, se non lo desiderano da soli…”

Un impegno che va ben oltre le petizioni di principio e che afferma il reale rispetto di ogni individuo.

Cosa succede in Italia???

L’Inail risponde ad uno specifico quesito posto da un ospedale di Genova relativo al riconoscimento dell’infortunio sul lavoro e pertanto del relativo indennizzo, a favore del personale infermieristico, qualora quest’ultimi rifiutino il vaccino anticovid.

L’art. 32 Cost. tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività nei confronti sia dello Stato che della generalità dei consociati, vietando ogni trattamento sanitario che prescinda dal consenso informato del paziente, salvo diversa disposizione di legge.

La legge può imporre un determinato accertamento o trattamento sanitario solo quando ciò sia giustificato non tanto dal vantaggio che può trarne il soggetto singolo a cui è imposto, ma dalla necessità di tutelare l’interesse superiore alla protezione della sanità pubblica, ed è il caso delle vaccinazioni obbligatorie (Corte cost. n. 107/2012).

Al di fuori dei casi eccezionali imposti dalla legge, gli accertamenti e trattamenti sanitari sono volontari e richiedono quindi il consenso specifico ed espresso dell’avente diritto, in ossequio al principio di auto-responsabilità (si veda: art. 1 legge 180/1978, art. 33 legge 833/1978, Cass. n. 2854/2015).

Il datore di lavoro è responsabile per gli infortuni sul lavoro dei propri dipendenti ed è tenuto al risarcimento del danno verificatosi, quando il sinistro sia riconducibile ad un suo comportamento colpevole per aver violato uno specifico obbligo di sicurezza imposto da norme di legge, oppure, desumibile dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento. L’art. 2087 c.c. impone al datore di lavoro di “adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.

Di conseguenza il datore deve predisporre le misure necessarie per poter ridurre al minimo il rischio che i dipendenti si ammalino e contraggano il Covid19 sul posto di lavoro.

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La responsabilità del datore di lavoro tuttavia non è automatica, il medesimo risponderà penalmente e civilmente solo a seguito dell’accertamento del dolo o della colpa del lavoratore.

Come precisato anche dall’Inail infatti non bisogna confondere il riconoscimento di un indennizzo a un lavoratore infortunato con i requisiti totalmente diversi che possono giustificare un’azione civile o penale.

Secondo l’art. 2, c. 1, D.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124 si considera infortunio, ai fini della tutela assicurativa obbligatoria, ogni evento avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione da lavoro per più di tre giorni. La giurisprudenza intende per causa violenta un fattore esterno, rapido e intenso che arrechi un danno o una lesione all’organismo del lavoratore, con occasione di lavoro si intende la circostanza che l’infortunio sia ricollegabile ad un nesso eziologico (che indaga le cause dei fenomeni) allo svolgimento dell’attività lavorativa (Cass. n. 18980/2003).

In sintesi, l’assicurazione gestita dall’Inail ha la finalità di proteggere il lavoratore da ogni infortunio sul lavoro, anche da quelli derivanti da colpa, e di garantirgli i mezzi adeguati allo stato di bisogno derivante dalle conseguenze che ne sono derivate (Cass. n. 7649/2019).

Non appare nemmeno ipotizzabile nel caso del rifiuto di vaccinarsi, l’applicazione del concetto di “rischio elettivo”, elaborato dalla giurisprudenza per delimitare sul piano oggettivo l’occasione di lavoro e, dunque, il concetto di rischio assicurato o di attività protetta.

L’infortunio derivante da rischio elettivo infatti è quello che è conseguenza di un rischio collegato ad un comportamento volontario, volto a soddisfare esigenze meramente personali e, comunque, indipendente dall’attività lavorativa, cioè di un rischio generato da un’attività che non abbia rapporto con lo svolgimento dell’attività lavorativa o che esorbiti in modo irrazionale dai limiti di essa (Cass. n. 11417/2009).

L’Inail nella sua Istruzione operativa non configura il rifiuto al vaccino come assunzione di un rischio elettivo valido ad escludere la tutela assicurativa.

Come sopra rilevato allo stato attuale non vi è un obbligo di vaccinazione Anticovid e in generale non si individua nella legge un obbligo specifico di aderire alla vaccinazione da parte del lavoratore,

Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 all’articolo 279 riguardante Prevenzione e controllo, stabilisce che “il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure protettive particolari (…)” tra cui “a) la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all’agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente”, ma non prevede l’obbligo del lavoratore di vaccinarsi.

Il rifiuto di vaccinarsi, configurandosi come esercizio della libertà di scelta del singolo individuo rispetto ad un trattamento sanitario, non costituisce quindi una condizione a cui subordinare la tutela assicurativa. Pertanto la tutela da parte dell’istituto opererà se e in quanto il contagio è riconducibile all’occasione di lavoro nella cui nozione rientrano tutti i fatti anche straordinari ed imprevedibili, inerenti l’ambiente, le macchine, le persone, compreso il comportamento dello stesso lavoratore, purché attinenti alle condizioni di svolgimento della prestazione.

L’inail conclude però chiarendo che quanto rilevato non comporta l’automatica ammissione a tutela del lavoratore che abbia contratto il contagio e non si sia sottoposto alla profilassi vaccinale in quanto, come precisato nella circolare n. 13/2020, occorre comunque accertare concretamente la riconduzione dell’evento infortunistico all’occasione di lavoro.

Nella nostra interlocuzione aperta , dunque , partiremo da questo articolo in cui si fa esplicito richiamo al diritto di ogni cittadino di vaccinarsi o meno e di non essere discriminato per le proprie scelte.

Vogliamo consentire a tutti gli interessati di avere a disposizione uno strumento di informazione giuridica per affrontare i problemi connessi alla vaccinazione Anti covid; ciò per garantire la libertà delle proprie scelta in piena serenità.

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This article was written by codiciumbria

La Storia "CODICI" Centro per i Diritti delCittadino, è un'Associazione di cittadini impegnata ad affermare, promuovere e tutelare i diritti dei cittadini con particolare riferimento alle persone più indifese ed emarginate. Nasce 1987 come CO.DI.CI. e si afferma nel 1993 come coordinamento di associazioni per la tutela dei diritti del cittadino, nel 1998 scioglie la sua struttura confederativa e si trasforma nell' Associazione CODICI centro per i diritti del cittadino, quale associazione impegnata ad affermare i diritti dei cittadini consumatori, senza distinzione di classe, sesso, credenza religiosa e appartenenza politica. Un'attività presente in modo capillare sull'intero territorio nazionale. l'Associazione, infatti, con le sue sedi regionali e provinciali, si caratterizza per il contatto diretto che cerca di creare con i cittadini, al fine di cogliere le reali necessità ed offrire soluzioni concrete. CODICI è: Organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ONLUS, il cui scopo è quello di intraprendere ogni attività culturale, politica e giuridica tesa alla promozione, all'attuazione e alla tutela dei diritti del cittadino Associazione Nazionale di Promozione Sociale, riconosciuta presso il Ministero del Welfare, e intraprende tutte quelle azioni che favoriscano l'affermazione di una società democratica e solidale, per la diffusione della cultura, della legalità e del diritto alla cittadinanza. Associazione Nazionale di Consumatori ed Utenti, riconosciuta presso il Ministero delle Attività Produttive; promuove e favorisce una politica di tutela e di informazione in favore dei consumatori. Associazione nazionale antiusura e antiracket, riconosciuta dal Ministero dell'Interno e si prodiga nell'assistenza e solidarietà ai soggetti danneggiati da attività estorsive e dall'usura. GLI STRUMENTI Il CODICI si avvale di variegati strumenti per offrire un servizio utile ai cittadini: lo sportello, presente in tutte le sedi, cui i cittadini possono rivolgersi per segnalare violazioni di diritti, ricevendo un'informazione diretta da parte di operatori specializzati; l'ufficio legale, cui afferiscono i cittadini che hanno subito vessazioni e ingiustizie da parte delle istituzioni pubbliche o private, ricevendo tutela giudiziaria e stragiudiziale; i gruppi territoriali, persone che si confrontano periodicamente sulle problematiche locali ed elaborano azioni di tutela per i cittadini; il Centro Studi, formato da personale qualificato che attraverso dei gruppi di lavoro permanenti analizza ed elabora strategie di intervento in risposta a diversi fenomeni di disagio sociale; l'ufficio stampa organizza conferenze, convegni, e, attraverso una costante attività di monitoraggio e redazione, interagisce con gli organi di informazione e stampa. 

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